Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo V
Art. 34
In vigore dal 18 gen 1961
Le esercitazioni integrative di cui al precedente sono affidate dal Consiglio di amministrazione mediante apposita convenzione ad istruttori specializzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-34