Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo IV
Art. 30
In vigore dal 18 gen 1961
Presso l'Istituto può essere disposto con apposito regolamento un internato sia maschile che femminile che assicuri agli studenti vitto e alloggio.
Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.
L'eventuale organizzazione e funzionamento dell'internato di cui al presente articolo non debbono comportare oneri per ti bilancio dell'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-30