Art. 30
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo IV

Art. 30

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In vigore dal 18 gen 1961
Presso l'Istituto può essere disposto con apposito regolamento un internato sia maschile che femminile che assicuri agli studenti vitto e alloggio. Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato. L'eventuale organizzazione e funzionamento dell'internato di cui al presente articolo non debbono comportare oneri per ti bilancio dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-30