Art. 5

In vigore dal 2 lug 1960
Alla tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1959, n. 1109, sono apportate le seguenti rettifiche: a) il dazio temporaneo sul valore indicato per la voce n. 41.06-d è corretto in 11,70% (*); b) le voci numeri 55.05-a-2-beta, 58.05-a-4-beta, 58.05-a-5-beta sono corrette rispettivamente in 58.05-a2-alfa, 58.05-a-4-alfa, 58.05-a-5-alfa; c) ai dazi temporanei sul valore indicati per le voci numeri 85-20-a-1-2-3 vanno aggiunti rispettivamente i dazi minimi per pezzo di L. 6,30 (*), L. 11,70 (*) e L. 18 (*); d) il dazio temporaneo sul valore indicato per la voce n. 87.01-b-1-alfa (clausola I) è corretto in 26% (*).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-30;592#art-5

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