Art. 4
In vigore dal 2 lug 1960
Dal 1 luglio 1960 alla tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la numerazione di tariffa e di statistica e la denominazione delle merci per le voci n. 73.01 a-b, numero 73.10 d-1 alfa II, n. 73.13, b-5-epsilon sono modificate come all'allegata tabella B, firmata dal Ministro per le finanze;
b) la numerazione di tariffa della voce n. 73.01-c è modificata in n. 73.01-d.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-30;592#art-4