Art. 2
In vigore dal 2 lug 1960
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, i sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione di nerofumo, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
Residui aromatici ottenuti nel cracking catalitico di oli minerali (voce della tariffa doganale ex 27.07-b);
Oli di petrolio o di scisti, ecc., lubrificanti, di altra specie, altri (voce della tariffa doganale n. 27.10-a5-beta-II);
Residui della lavorazione degli oli di petrolio o di scisti, ecc. (voce della tariffa doganale n. 27.10 a 6);
Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi (voce della tariffa doganale n. 27.14-c).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-30;592#art-2