Art. 3
In vigore dal 2 lug 1960
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, ai prodotti compresi nell'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi temporanei a fianco di ciascuno di essi indicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-30;592#art-3