Capo I

Art. 3

Riposo giornaliero

In vigore dal 4 giu 1960
In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sarà distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile ad 8 soltanto in occasione di cambio di turno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-3

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Riposo giornaliero (Art. 3 Disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo