Capo I
Art. 3
3 / 17Riposo giornaliero
In vigore dal 4 giu 1960
In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sarà distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile ad 8 soltanto in occasione di cambio di turno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-3