Capo I

Art. 2

Prestazioni giornaliere

In vigore dal 4 giu 1960
La durata del lavoro effettivo non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo