Art. 2 · Prestazioni giornaliere
Capo I

Art. 2

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Prestazioni giornaliere

In vigore dal 4 giu 1960
La durata del lavoro effettivo non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-2