Capo I
Art. 2
2 / 17Prestazioni giornaliere
In vigore dal 4 giu 1960
La durata del lavoro effettivo non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-2