Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 104

In vigore dal 14 giu 1960
Ad ogni impiegato spetta un congedo ordinario di trenta giorni, salvo caso di infermità, nella quale ipotesi potranno essere concessi altri trenta giorni di congedo straordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-104

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Art. 104 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo