Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 103

In vigore dal 14 giu 1960
In caso di assenza per malattia, il presidente può disporre per gli accertamenti di ufficio a mezzo del medico di fiducia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-103

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Art. 103 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo