Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 102

In vigore dal 14 giu 1960
L'impiegato che, per qualsiasi ragione, non possa recarsi in ufficio, deve avvisare per iscritto, entro le prime ore del mattino il direttore amministrativo, che ne prenderà nota in apposito registro e riferirà al direttore e al presidente del Consiglio di amministrazione per i provvedimenti del caso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-102

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Art. 102 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo