Art. 103
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 103

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In vigore dal 14 giu 1960
In caso di assenza per malattia, il presidente può disporre per gli accertamenti di ufficio a mezzo del medico di fiducia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-103