Art. 104
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 104

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In vigore dal 14 giu 1960
Ad ogni impiegato spetta un congedo ordinario di trenta giorni, salvo caso di infermità, nella quale ipotesi potranno essere concessi altri trenta giorni di congedo straordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-104