Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo NONO
Art. 104
104 / 134In vigore dal 14 giu 1960
Ad ogni impiegato spetta un congedo ordinario di trenta giorni, salvo caso di infermità, nella quale ipotesi potranno essere concessi altri trenta giorni di congedo straordinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-104