Statuto della libera Università degli studi di LecceCapo II

Art. 10

In vigore dal 25 giu 1960
I presidi della Facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facoltà e nominati dal rettore. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano nella rispettiva Facoltà. Quando i professori di ruolo o fuori ruolo di una Facoltà sono meno di tre, il preside è nominato dal rettore e può essere scelto anche tra i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti ad altra Facoltà. Ai presidi sono demandate le attribuzioni, di cui all' del regolamento generale universitario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-10

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Art. 10 Istituzione in Lecce di una libera Universita'. — Testo vigente | Portale Normativo