Statuto della libera Università degli studi di Lecce›Capo II
Art. 7
In vigore dal 25 giu 1960
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del rettore, che lo presiede;
b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna Facoltà, designato collegialmente dal presidi della Facoltà;
c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro;
d) di tre rappresentanti del Consorzio universitario Salentino;
e) di un rappresentante, rispettivamente, della Provincia, della Camera di commercio, industria e agricoltura, e del comune di Lecce.
Enti privati, che concorrono al mantenimento dell'Università con un contributo superiore a L. 2.000.000 (due milioni) una tantum o con un contributo annuo non inferiore a lire 500.000 (cinquecentomila), hanno pure diritto di designare, ciascuno, un proprio rappresentante che, nei secondo caso, durerà in carica fintantochè sarà corrisposto il contributo.
Il numero dei membri indicati nelle lettere b) e d) è aumentato rispettivamente di tanti componenti quanti sono i membri di cui al comma precedente.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati.
Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-7