Statuto della libera Università degli studi di Lecce›Capo II
Art. 10
59 / 99In vigore dal 25 giu 1960
I presidi della Facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facoltà e nominati dal rettore.
Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano nella rispettiva Facoltà.
Quando i professori di ruolo o fuori ruolo di una Facoltà sono meno di tre, il preside è nominato dal rettore e può essere scelto anche tra i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti ad altra Facoltà.
Ai presidi sono demandate le attribuzioni, di cui all' del regolamento generale universitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-10