Statuto della libera Università degli studi di LecceCapo III

Art. 14

In vigore dal 25 giu 1960
Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali in giorni distinti e dieci esercitazioni da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico. Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali e nell'uso delle lingue straniere si deve provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti o dai lettori. A ciascuna Facoltà sono annessi particolari Istituti e Seminari con proprio ordinamento interno, nonché una biblioteca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-14

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Art. 14 Istituzione in Lecce di una libera Universita'. — Testo vigente | Portale Normativo