Art. 14
Statuto della libera Università degli studi di LecceCapo III

Art. 14

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In vigore dal 25 giu 1960
Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali in giorni distinti e dieci esercitazioni da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico. Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali e nell'uso delle lingue straniere si deve provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti o dai lettori. A ciascuna Facoltà sono annessi particolari Istituti e Seminari con proprio ordinamento interno, nonché una biblioteca.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-14