Statuto›Titolo I
Art. 7
In vigore dal 11 feb 1960
Le Facoltà dell'Istituto, al pari delle altre, sono governate da un preside eletto da ciascuna. I presidi, in unione col direttore, che li presiede, formano il Senato accademico.
Le attribuzioni del Senato accademico sono quelle fissate dall'° del Regolamento generale universitario. Ciascuna Facoltà nomina un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1213#art-s-7