Statuto›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 11 feb 1960
Lo studente può, in qualunque anno di corso, passare da uno ad altro corso di laurea, purchè ne faccia domanda nei termini prescritti per la iscrizione.
Ove nel passaggio chieda di essere iscritto ad anno di corso successivo al primo, il Consiglio della Facoltà delibera a quale anno possa essere iscritto e quali esami di profitto debba sostenere.
In ogni caso, lo studente deve essere fornito del titolo di studi medi prescritto per adire al corso di laurea cui aspira.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1213#art-s-4