StatutoTitolo I

Art. 6

In vigore dal 11 feb 1960
Le Facoltà, su richiesta di pubblica autorità ed anche di singoli privati, possono essere chiamate a dare collegialmente pareri su questioni di loro speciale competenza. I proventi eventuali sono dal Consiglio di amministrazione destinati a vantaggio dell'istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1213#art-s-6

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