Statuto›Titolo I
Art. 11
In vigore dal 11 feb 1960
Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1213#art-s-11