Statuto
Art. 18
In vigore dal 11 feb 1960
Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto del lavoro, in particolare marittimo e portuale;
4) diritto commerciale;
5) diritto internazionale;
6) scienza delle finanze diritto finanziario;
7) economia politica (biennale);
8) statistica metodologica ed economica (biennale);
9) matematica generale;
10) matematica finanziaria;
11) lingua straniera (biennale);
12) diritto della navigazione (biennale);
13) economia dei trasporti marittimi (biennale);
14) geografia economica;
15) storia del commercio, della navigazione e della colonizzazione;
16) ragioneria generale e applicata, in particolare alle imprese di navigazione (biennale);
17) tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione;
18) tecnica della navigazione;
19) tecnica delle costruzioni navali ed estimo navale;
20) merceologia.
Sono insegnamenti complementari:
1) storia del diritto della navigazione;
2) storia e politica navale;
3) lingua francese o inglese o tedesca;
4) diritto amministrativo;
5) diritto industriale.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di uno, da lui scelto fra gli insegnamenti complementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1213#art-s-18