Art. 2
In vigore dal 11 feb 1960
I posti di professore di ruolo, assegnati all'Istituto anzidetto, in applicazione della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, sono così ripartiti:
Facoltà di scienze nautiche................ n. 3 Facoltà di economia marittima............... n. 3
Alla Facoltà di economia marittima viene altresì assegnato il posto di professore di ruolo istituito con la convenzione approvata con proprio decreto in data 2 novembre 1952, n. 1381.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 ottobre 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 63. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1213#art-rd-2