Art. 2

In vigore dal 11 feb 1960
I posti di professore di ruolo, assegnati all'Istituto anzidetto, in applicazione della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, sono così ripartiti: Facoltà di scienze nautiche................ n. 3 Facoltà di economia marittima............... n. 3 Alla Facoltà di economia marittima viene altresì assegnato il posto di professore di ruolo istituito con la convenzione approvata con proprio decreto in data 2 novembre 1952, n. 1381. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960 Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 63. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1213#art-rd-2

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