Statuto

Art. 19

In vigore dal 11 feb 1960
Lo studente non può sostenere l'esame di diritto commerciale, ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto privato; l'esame di diritto del lavoro, ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico; l'esame di diritto internazionale, ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto pubblico; l'esame di diritto della navigazione, ove non abbia superato quello di diritto commerciale e quello di diritto internazionale; l'esame di matematica finanziaria, ove non abbia superato quello di matematica generale; l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario, ove non abbia superato quello di economia politica; l'esame di economia dei trasporti marittimi, ove non abbia superato quelli di economia politica e di statistica metodologica ed economica; l'esame di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione, ove non abbia superato quello di ragioneria generale e applicata, in particolare alle imprese di navigazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1213#art-s-19

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