Art. 18
Statuto

Art. 18

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In vigore dal 11 feb 1960
Sono insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di diritto privato; 2) istituzioni di diritto pubblico; 3) diritto del lavoro, in particolare marittimo e portuale; 4) diritto commerciale; 5) diritto internazionale; 6) scienza delle finanze diritto finanziario; 7) economia politica (biennale); 8) statistica metodologica ed economica (biennale); 9) matematica generale; 10) matematica finanziaria; 11) lingua straniera (biennale); 12) diritto della navigazione (biennale); 13) economia dei trasporti marittimi (biennale); 14) geografia economica; 15) storia del commercio, della navigazione e della colonizzazione; 16) ragioneria generale e applicata, in particolare alle imprese di navigazione (biennale); 17) tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione; 18) tecnica della navigazione; 19) tecnica delle costruzioni navali ed estimo navale; 20) merceologia. Sono insegnamenti complementari: 1) storia del diritto della navigazione; 2) storia e politica navale; 3) lingua francese o inglese o tedesca; 4) diritto amministrativo; 5) diritto industriale. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di uno, da lui scelto fra gli insegnamenti complementari.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1213#art-s-18