Art. 565

In vigore dal 1 gen 1960
Per ogni miniera o sezione indipendente si deve tenere il registro della scistificazione nel quale debbono essere segnati la data e il luogo della installazione delle barriere, la data dello spargimento di polvere inerte nelle gallerie di carreggio e del prelevamento dei campioni, nonché i risulatati delle analisi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-565

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 565 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo