Art. 563

In vigore dal 1 gen 1960
Alle miniere, e parti di esse, classificate pericolose per polveri infiammabili, sono applicabili le norme previste per i sotterranei dichiarati grisutosi a termini degli secondo comma, 476, 480 e 526, quelle del capo VII e del capo X del titolo X, nonché quelle del capo VIII dello stesso titolo, di cui l'ingegnere capo riconosca necessaria l'applicazione, ai fini della sicurezza, avuto riguardo alle caratteristiche della miniera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-563

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Art. 563 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo