Art. 560

In vigore dal 1 gen 1960
Lo spandimento della polvere inerte deve essere spinto fino a 10 in di distanza almeno dalla fronte da abbattere mediante esplosivo. Con particolare cura esso deve essere effettuato sui minerale abbattuto e luoghi verso i quali sono orientate le proiezioni delle mine. Per ogni volata devono essere impiegati 5 kg di polvere inerte per il primo colpo ed almeno 2 kg per ciascuno dei colpi successivi. Quando le misure per combattere le polveri infiammabili prevedono l'innaffiamento invece della scistificazione, esso deve essere eseguito entro un raggio di almeno 15 m dal luogo dove si effettua lo sparo delle mine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-560

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Art. 560 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo