Art. 555

In vigore dal 1 gen 1960
Per tenori di materie volatili infiammabili delle polveri fino al 20 per cento in peso del combustibile, deduzione fatta delle ceneri ed umidità, la scistificazione deve essere effettuata in quantità e frequenza tali che il miscuglio della polvere inerte con la polvere di combustibile depositata non contenga mai una percentuale in peso di materie combustibili superiore al 50 per cento. Quando il tenore in materie volatili delle polveri riferito in peso sul carbone puro e secco sia, superiore al 35 per cento, la percentuale di materie combustibili di cui al precedente comma non deve superare il 25 per cento. per tenori in materie volatili intermedi, la percentuale di materie combustibili del miscuglio è interpolata in proporzione. Oltrechè in relazione con l'aumento del tenore delle materie volatili presenti nelle polveri infiammabili, lo ingegnere capo può imporre che la percentuale di polveri inciti nei miscugli scistificati di cui ai comuni precedenti sia aumentata in relazione alla presenza di grisù nel sotterraneo. Devono essere eseguite periodiche analisi per determinare la percentuale di sostanze combustibili presenti nei miscugli scistificati, in vari luoghi della miniera, prelevando in ciascuno di essi il materiale dal quale deve essere tratto il campione da sottoporre ad analisi da varie sezioni continue trasversali intercalate su un tratto di galleria lungo almeno 10 m. La frequenza delle analisi è stabilita con ordine di servizio dal direttore. Le analisi devono essere eseguite su campioni medi, essiccati all'aria, e passati attraverso lo staccio di 144 maglie per cm². Nel registro di scistificazione deve essere riportata, con la relativa data e luogo di prelievo, annotazione delle analisi suddette e di quelle previste all'articolo precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-555

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Art. 555 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo