Art. 552

In vigore dal 1 gen 1960
Per opporsi alla formazione di sospensioni nell'aria di polveri infiammabili, capaci di propagare una esplosione si deve far ricorso all'azione di polveri inerti (scistificazione) sia per spandimento nei cantieri e nelle vie dei sotterraneo, che per deposito ed accumuli su piatta forme (barriere) collocate lungo le gallerie, oppure ad innaffiamenti con acqua e soluzioni idonee.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-552

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Art. 552 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo