Art. 551
In vigore dal 1 gen 1960
Durante la coltivazione, i trasporti e l'esecuzione di ogni altro lavoro sotterraneo, devono essere adottati accorgimenti per eliminare o ridurre al minimo possibile la formazione e la dispersione nell'aria delle polveri infiammabili.
I vagonetti destinati al trasporto del carbone devono avere pareti stagne.
La polvere di carbone depositatasi lungo le vie di carreggio deve essere asportata almeno una volta al mese; quella accumulata lungo i trasportatori meccanici deve essere asportata ogni giorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-551