Art. 549

In vigore dal 1 gen 1960
Oltre le norme generali di ventilazione di cui al titolo VI, alle miniere non grisutose soggette alla classifica di cui al presente capo si applicano anche le disposizioni sulla ventilazione contenute negli primo comma, 418 primo comma, 419, 421, 422, 432 secondo e terzo comma e 433.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-549

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