Art. 565

Art. 565

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In vigore dal 1 gen 1960
Per ogni miniera o sezione indipendente si deve tenere il registro della scistificazione nel quale debbono essere segnati la data e il luogo della installazione delle barriere, la data dello spargimento di polvere inerte nelle gallerie di carreggio e del prelevamento dei campioni, nonché i risulatati delle analisi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-565