Art. 537

In vigore dal 1 gen 1960
I componenti la squadra di salvataggio devono compiere periodi di istruzione e di esercitazione nei luoghi e nei modi indicati dal direttore. Le squadre di salvataggio devono, almeno una volta al mese, eseguire esercitazioni in sotterraneo. In apposito registro deve essere presa nota, con data e firma del capo servizio preposto alla squadra di salvataggio, delle esercitazioni eseguite, dei nomi delle persone che vi hanno preso parte e dei rilievi fatti durante le esercitazioni stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-537

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 537 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo