Art. 540

In vigore dal 1 gen 1960
Nei confronti delle miniere di cui all'articolo precedente, il Ministro per l'industria ed il commercio può, su proposta dell'ingegnere capo, stabilire l'istituzione di una stazione centrale comune di salvataggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-540

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 540 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo