Titolo XI
Art. 542
In vigore dal 1 gen 1960
Le disposizioni del presente capo si applicano alle miniere di combustibili fossili ove si formano polveri che per quantità, stato di finezza, tenore di materie volatili, di umidità e di ceneri, sono suscettibili di formare in aria sospensioni atte a provocare una esplosione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-542