Art. 537

Art. 537

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In vigore dal 1 gen 1960
I componenti la squadra di salvataggio devono compiere periodi di istruzione e di esercitazione nei luoghi e nei modi indicati dal direttore. Le squadre di salvataggio devono, almeno una volta al mese, eseguire esercitazioni in sotterraneo. In apposito registro deve essere presa nota, con data e firma del capo servizio preposto alla squadra di salvataggio, delle esercitazioni eseguite, dei nomi delle persone che vi hanno preso parte e dei rilievi fatti durante le esercitazioni stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-537