Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni privateCapo III

Art. 101

Abrogato

Divieto di stipulare contratti con effetto differito

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449#art-tud-101

In sintesi

La norma è stata abrogata e non produce più effetti giuridici. Il testo originale non è più in vigore nell'ordinamento.

Cosa è cambiato

Con l'articolo 354, comma 1, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è stata disposta l'abrogazione dell'intero provvedimento.

Domande frequenti

L'articolo 101 è attualmente in vigore?No, l'articolo è stato formalmente abrogato e non è più applicabile.
Quale atto ha disposto l'abrogazione della norma?L'abrogazione è stata disposta dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Il testo originario della norma è ancora applicabile?No, essendo l'intero provvedimento abrogato, le sue disposizioni non hanno più efficacia.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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