Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private›Capo II
Art. 100
AbrogatoAdempimenti e sanzioni a carico dell'assicuratore distraente
In vigore dal 21 lug 1959 al 18 mag 1995
Legge 3 giugno 1940, n. 761,
Entro un anno dalla data di scadenza del primo premio rimasto insoluto, l'impresa o ente ai cui danni è avvenuta la distrazione può esigere che l'impresa o ente distraente si adoperi affinché l'assicurazione distratta rimanga in vigore, utilizzando a tale scopo il premio o i premi da esso incassati. Qualora l'assicurato non consenta alla stipulazione o alla continuazione dell'assicurazione presso l'impresa o ente che ha subito la distrazione, è applicabile alla impresa o ente che ha compiuto la distrazione stessa una pena pecuniaria non interiore all'importo del premio del primo anno da costui incassato per il capitale assicurato distratto, al netto della quota ceduta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nei casi di cessione legale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449#art-tud-100