Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private›Capo III
Art. 102
AbrogatoDivieto agli assicurati di impegni di futura assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose.
In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449#art-tud-102