Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni privateCapo III

Art. 102

Abrogato

Divieto agli assicurati di impegni di futura assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose.

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449#art-tud-102

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