Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private›Capo III
Art. 101
Abrogato81 / 124Divieto di stipulare contratti con effetto differito
In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449#art-tud-101