Art. 101 · Divieto di stipulare contratti con effetto differito
Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni privateCapo III

Art. 101

Abrogato81 / 124

Divieto di stipulare contratti con effetto differito

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449#art-tud-101