Art. 5
In vigore dal 1 gen 1959
Fino al 1° gennaio 1964, l'applicazione dei dazi di cui all' è sospesa per le seguenti merci:
ex 84.17 - Apparecchi per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1: 5.000.
ex 84.18. Macchine ed apparecchi per la separazione degli isotopi dell'uranio.
ex 84.18 - Macchine ed apparecchi per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1: 5.000, ex 84.59 - Macchine, apparecchi e congegni meccanici per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1: 5.000.
ex 85.22 - Macchine ed apparecchi elettrici per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1:
5.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-29;1104#art-5