Art. 4
In vigore dal 1 gen 1959
Fino al 1° gennaio 1962, l'applicazione dei dazi di cui all' è sospesa per le seguenti merci:
ex 28.51 - Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1: 5.000.
ex 84.59 - Reattori nucleari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-29;1104#art-4