Art. 2
In vigore dal 1 gen 1959
Per le merci elencate nell'allegato 1 al presente decreto, importate dai territori della Comunità europea dell'energia atomica, che non sono accompagnate dal certificato di libera pratica o che sono importate da territori non appartenenti a tale Comunità, debbono essere riscossi i dazi della tariffa comune indicati nello allegato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-29;1104#art-2