Art. 1
In vigore dal 1 gen 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità europea della energia atomica, ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Le merci elencate nell'allegato 1 al presente decreto, importate dai territori della Comunità europea della energia atomica, sono ammesse in esenzione da dazi doganali e da ogni restrizione quantitativa, a condizione che siano accompagnate dal "certificato di libera pratica" rilasciato dalle Autorità doganali del territorio di esportazione in conformità alle norme di cui all'allegato 2 al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-29;1104#art-1