AllegatoTitolo I

Art. 7

Occupazione di suolo stradale

In vigore dal 29 gen 1959
L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità. Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico, a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione, e lascino spazio sufficiente per il transito. Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, semprechè rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-7

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